Repertorio n. 965 Raccolta n. 793
ATTO COSTITUTIVO della Associazione denominata "SANTA MARIA NUOVA ASSOCIAZIONE NEFROPATICI INDIPENDENTI - ONLUS", in sigla "S.A.N.I. ONLUS", con sede in Firenze, Via Pietrapiana n. 42.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici, il giorno nove (9) del mese di marzo, in Firenze, nel mio studio.
Avanti a me Dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze, con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
sono presenti:
- FERRARI GIOVANNI, nato a Firenze il di 11 luglio 1938, residente a Firenze (FI), Via Giano della Bella n. 1, codice fiscale FRR GNN 38Lll 0612R;
- ROSSI MARIO, nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 13 febbraio 1951, residente a Firenze, Via di Soffiano n. 2, codice fiscale RSS MRA 51813 G653J;
- MORELLI ROBERTO, nato a Firenze il 28 gennaio 1944, residente a Firenze, Via De' Nacci n. 34, codice fiscale MRL RRT 44A28 D612M;
- PALLI PAOLO, nato a Portico e San Benedetto (FC) il 27 settembre l955, residente a Firenze, Via Pietrapiana n. 42, codice fiscale PLL PLA 55P27 G904J;
- MANESCALCHI FEDERICA, nata a San Giustino (PG) il 2 settembre 1954, residente a Montespertoli (FI), Via Volterrana Nord n. 311, codice fiscale MNS FRC 54P42 H9358;
- BERNABEI RITA, nata a Rapolano Terme (SI) il 31 maggio 1955, residente 51 Firenze, Via di Soffiano n. 2, codice fiscale BRN RTI 55E71 Hl85I;
- BONAIUTI GIANNA, nata a Firenze il 10 dicembre 1959, residente a Firenze, Via San Lorenzino a Ripaltuzza n. 6, codice fiscale ENT GNN 59T50 D612C;
- MENNELLA VINCENZO, nato a Napoli il 6 agosto 1971, residente a Firenze, Via Salvador Allende n. 13/A, codice fiscale MNN VGN 71Mo6 F839H.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani, ed in virtù del presente atto convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
E' Costituita tra i predetti signori FERRARI GIOVANNI, ROSSI MARIO, MORELLI ROBERTO, PALLI PAOLO, MANESCALCHI FEDERICA, BERNABEI RITA, BONAIUTI GIANNA e MENNELLA VINCENZO, una Associazione denominata "SANTA MARIA NUOVA ASSOCIAZIONE NEFROPATICI INDIPENDENTI - ONLUS", in sigla "S.A.N.I. - ONLUS", con sede in Firenze, Via Pietrapiana n. 42.
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.
Lo spostamento della sede nell’ambito del Comune di Firenze non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
L'associazione potrà istituire sedi e sezioni distaccate in Italia e/o all'estero.
Art. 2
La durata dell‘Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati in sede straordinaria.
Art. 3
L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili,o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci.
L‘Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa intende operare nel settore dei servizi educativi, ricreativi, culturali, socio terapeutici per soggetti nefropatici e per i loro familiari.
L'associazione ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei soggetti nefropatici contribuendo alla serenità e dignità della loro esistenza e a sostenere le loro famiglie.
Lo scopo sarà perseguito svolgendo le seguenti attività primarie:
- promozione e coordinamento di programmi e progetti volti a favorire la prevenzione e il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizzazione di servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici, sia a livello strettamente sanitario che a livello socio-sanitario;
- organizzazione di attività culturali, ludiche e ricreative;
- organizzazione di percorsi formativi, corsi e incontri;
- servizi di supporto e sostegno alle famiglie;
- coordinamento e sviluppo di programmi e progetti socio-terapeutici;
- promozione e coordinamento di programmi e progetti volti a favorire la ricerca nell'ambito della psicologia e sociologia per alleviare i disagi dei pazienti nefropatici e dei loro familiari;
- promozione e coordinamento di attività volte al reclutamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e specializzazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario;
- organizzazione di eventi e iniziative culturali ricreative;
- sviluppo di rapporti di collaborazione con università ed enti di ricerca pubblici e privati nel campo delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizzazione di iniziative per reperire i mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito» e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto di cui appresso.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
I diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni per la loro ammissione nell'Associazione nonché le ipotesi di perdita della qualità di socio sono disciplinati nello Statuto di cui appresso.
Art. 5
Gli Organi dell‘Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- qualora sia ritenuto necessario dall'Assemblea dei soci o lo richieda la legge, l'eventuale Collegio dei Revisori.
Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell‘Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni e può essere rieletto. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.
All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.
Riguardo alle competenze degli organi dell’Associazione i costituiti comparenti fanno riferimento ai seguenti articoli dello Statuto in appresso allegato:
- per quanto riguarda l'Assemblea ordinaria e straordinaria, agli articoli 14), 15), 16), 17), 18), 19) e 20);
- per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente, agli articoli 21), 22), 23), 24), 25) e 26);
- per quanto riguarda il Segretario ed il Tesoriere, agli articoli 27), 28) e 29);
- per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, all'articolo 30).
I soci qui costituiti in: comparsa, intendendosi riuniti in assemblea, nominano:
- quali componenti il Consiglio Direttivo, per i primi tre anni, il signor FERRARI GIOVANNI, quale Presidente, ed i signori ROSSI MARIO, MORELLI ROBERTO, PALLI PAOLO e MANESCALCHI FEDERICA, quali Consiglieri.
I signori FERRARI GIOVANNI, ROSSI MARIO, MORELLI ROBERTO, PALLI PAOLO e MANESCALCHI FEDERICA, intendendosi riuniti per la prima volta in sede di Consiglio Direttivo:
- nominano quale Vice Presidente il signor ROSSI MARIO;
- nominano Segretario il signor MORELLI ROBERTO;
- nominano Tesoriere il signor PALLI PAOLO;
- deliberano di conferire al Presidente ed al Tesoriere, con firma disgiunta, il potere di aprire un conto corrente bancario presso Istituto bancario di propria scelta ed alle condizioni che riterranno più convenienti, con il potere e la facoltà di compiere ogni tipo di operazione, attiva e passiva, sul conto corrente medesimo.
Il Presidente ed i nominati membri del Consiglio Direttivo, presenti, accettano tutte le cariche loro conferite.
Il Presidente, che è eletto dall'Assemblea dei soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 24) dello Statuto in appresso allegato.
I soci convengono di non nominare per il momento il Collegio dei Revisori.
Art. 6
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l‘obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione stabilirà le quote associative che gli associati dovranno versare all'Associazione per l’esercizio in corso.
Art. 7
L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 8
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all‘art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9
L'Associazione è retta e governata oltre che dalle norme del Codice Civile, dallo Statuto che, composto di numero 35 (trentacinque) articoli, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, loro approvazione, sottoscrizione dei medesimi e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Art. 10
I comparenti conferiscono al Presidente l'incarico di provvedere, entro trenta giorni da oggi, alla comunicazione alla competente Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n.460/1997, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste dal medesimo decreto legislativo.
Art. 11
Le spese del presente atto, connesse e conseguenti, sono a carico dell'Associazione che le assume.
I comparenti chiedono l‘esenzione di tale atto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 460/1997 e l‘applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Decreto Legislativo, riservandosi di produrre nei termini di legge la idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
Richiesto 'io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai costituiti comparenti i quali, su mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente a me Notaio, essendo le ore diciannove e minuti venti (19,20).
Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in tre fogli di carta uso bollo, occupati per facciate intere undici e fin qui della presente dodicesima.
F.to GIOVANNI FERRARI
F.to MARIO ROSSI
F.to ROBERTO MORELLI
F.to PAOLO PALLI
F.to MANESCALCHI FEDERICA
F.to RITA BERNABEI
F.to GIANNA BONAIUTI
F.to MENNELLA VINCENZO
F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO
E' copia composta di due fogli in conformità all'originale ed al suo allegato muniti delle prescritte firme che si rilascia ad uso di parte.
Firenze, li 18 (diciotto) marzo 2016 (duemilasedici).
ALLEGATO "A" AL N. 793 DI RACCOLTA
STATUTO della Associazione "SANTA MARIA NUOVA ASSOCIAZIONE NEFROPATICI INDIPENTENTI - ONLUS", in sigla ”S.A.N.I. " ONLUS".
Denominazione e sede
Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata ”SANTA MARIA NUOVA ASSOCIAZIONE NEFROPATICI INDIPENTENTI - ONLUS", in sigla "S.A.N.I. - ONLUS".
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) L'Associazione ha sede in Firenze (FI), Via Pietrapiana n. 42. Lo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Firenze non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà istituire sedi e sezioni distaccate in Italia e/o all‘estero.
Finalità
Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci.
Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa intende operare nel settore dei servizi educativi, ricreativi, culturali, socio terapeutici per soggetti nefropatici e per i loro familiari.
L'associazione ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei soggetti nefropatici contribuendo alla serenità e dignità della loro esistenza e a sostenere le loro famiglie.
Lo scopo sarà perseguito svolgendo le seguenti attività primarie:
- promozione e coordinamento di programmi e progetti volti a favorire la prevenzione e il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizzazione di servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici, sia a livello strettamente sanitario che a livello socio-sanitario;
- organizzazione di attività culturali, ludiche e ricreative;
- organizzazione di percorsi formativi, corsi e incontri;
- servizi di supporto e sostegno alle famiglie;
- coordinamento e sviluppo di programmi e progetti socio-terapeutici;
- promozione e coordinamento di programmi e progetti volti a favorire la ricerca nell'ambito della psicologia e sociologia per alleviare i disagi dei pazienti nefropatici e dei loro familiari;
- promozione e coordinamento di attività volte al reclutamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e specializzazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario;
- organizzazione di eventi e iniziative culturali ricreative;
- sviluppo di rapporti di collaborazione con università ed enti di ricerca pubblici e privati nel campo delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizzazione di iniziative per reperire i mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività, accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Durata
Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati in sede straordinaria.
Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa,. esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto se di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- qualora sia ritenuto necessario dall’Assemblea dei soci o lo richieda la legge, l'eventuale Collegio dei Revisori.
Art. 14) L'Assemblea dei Soci e l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla homepage del sito web dell'Associazione ovvero mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio Spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all‘ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
Art. 18) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero da altro soggetto nominato, a maggioranza semplice, tra gli intervenuti aventi diritto di voto.
ll Presidente nomina fra i soci un segretario verbalizzante. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero da altro soggetto nominato, a maggioranza semplice, tra gli intervenuti aventi diritto di voto.
Il Presidente nomina fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell‘Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci dopo l’approvazione nella sede dell'Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall‘Assemblea, ogni 3 {tre) anni e può essere rieletto. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni e/o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All‘interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l‘Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nell‘anno successivo;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; le stesso sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sono adottate con voto palese. Non è ammessa la partecipazione per delega alle adunanze del Consiglio Direttivo.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.
Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici (15) giorni e da tenersi entro i successivi trenta (30), curando l'ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere
Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese. deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Collegio dei Revisori
Art. 30) Il Collegio dei Revisori, qualora la sua nomina sia deliberata dall'Assemblea o richiesta dalla legge, e nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
- verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica i rendiconti annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- redige la relazione annuale sui rendiconti da presentare all'assemblea.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell‘Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale, l‘Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
F.to GIOVANNI FERRARI
F.to MARIO ROSSI
F.to PAOLO PALLI
F.to MANESCALCHI FEDERICA
F.to RITA BERNABEI
F.to GIANNA BONAIUTI
F.to MENNELLA VINCENZO
F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO